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REGOLAMENTO 2011 Art. 1 (Tempi e luoghi di pesca) La pesca è consentita alle sole persone autorizzate e con le modalità di cui al presente Regolamento, dalle ore 8.00 del giorno 29 maggio 2011 alle ore 19.00 del 31 agosto 2011 e dalle ore 8.00 del 01 settembre 2011 alle ore 18.00 del giorno 02 ottobre 2011. La pesca è sempre vietata nelle ore non comprese in quelle sopracitate. Salvo casi eccezionali l’esercizio della pesca è consentito ad un massimo di 26 persone al giorno. Art. 2 (Attrezzi e metodi di pesca consentiti) La pesca è consentita con canna singola armata con un solo amo, ad eccezione di cucchiaini e minnow che possono essere armati di ancoretta. E’ sempre vietato catturare o utilizzare la Sanguinerola; non è, altresì, consentito utilizzare altri pesci (vivi o morti) come esca. E’ vietato utilizzare la larva di mosca carnaria. E’ assolutamente vietata qualsiasi forma di pasturazione. Art. 3 (Limiti di cattura) Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente trattenuto. Ogni permesso di pesca dà diritto a trattenere per ogni giornata un massimo di quattro esemplari di Salmonidi. Art. 4 (Permessi di pesca) Prima dell’inizio della pesca si dovrà esibire al personale addetto l’apposito permesso e prendere esatta conoscenza del presente Regolamento. Il modulo di censimento delle catture dovrà essere riconsegnato al termine della giornata di pesca, opportunamente compilato nei modi indicati sullo stesso. Art. 5 (Regole comportamentali) I pescatori devono mantenere una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 8 metri. E’ assolutamente vietato pulire il pesce sulle rive, lasciare qualsiasi oggetto o rifiuto sulla sponda del Lago, nello stesso o nelle sue immediate vicinanze; è altresì vietato tenere comportamenti lesivi per l’ambiente e per gli altri pescatori. Divieto assoluto di balneazione, pic-nic e bagni di sole sulle rive. Art. 6 (Sanzioni) La pesca non autorizzata costituisce furto ai sensi dell’art. 624 del Codice Penale. Chiunque in possesso dell’apposito permesso contravvenga alle disposizioni di cui sopra verrà immediatamente invitato ad allontanarsi dal Lago. I trasgressori di quanto previsto al presente Regolamento non potranno più esercitare la pesca anche se muniti di permesso per un periodo variabile da 1 mese a 4 mesi. |













